Costituzione Italiana

Principi fondamentali

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Titolo V – Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato (70 e segg.) e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,

nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(…)
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (…) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; (…)

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